PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le banche popolari, società cooperative per azioni a responsabilità limitata, sono disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla presente legge.
      2. Le deliberazioni assembleari per le modifiche statuarie relative alle fusioni e alle trasformazioni delle banche popolari sono assunte con la maggioranza dei due terzi del totale dei soci. Ciascun socio può rappresentare solo un altro socio.

Art. 2.

      1. Gli investitori gestori di risparmio collettivo di lungo periodo o di disponibilità destinate a fini istituzionali possono acquisire partecipazioni nelle banche popolari quotate in misura non superiore al 4 per cento del capitale di ciascuna banca, salvo i più contenuti limiti previsti dalla disciplina relativa a ciascuno di essi o dallo statuto della banca. A tali fini, le compagnie di assicurazione esercenti il ramo vita sono equiparate agli investitori di cui al primo periodo.

Art. 3.

      1. Le banche popolari quotate possono stabilire, con apposita previsione statutaria, che l'elezione dei sindaci in rappresentanza della minoranza avvenga su designazione degli organismi di investimento collettivo del risparmio e degli altri investitori di cui all'articolo 2 partecipanti al capitale.